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Sez. F, Sentenza n. 33865 del 30/07/2015 Cc. (dep. 31/07/2015) Rv. 264372 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. r), della legge n. 69 del 2005 - Inidoneità delle allegazioni documentali dell'interessato in ordine al cd. "radicamento" in Italia - Obbligo di accertamenti ulteriori "ex officio" da parte della Corte d'appello - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-07-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264372-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, quando la persona richiesta sia cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea ed abbia invocato la sussistenza del motivo di rifiuto di consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, allegando documenti inidonei a provare il suo stabile "radicamento" in Italia, la Corte d'appello, in assenza di ulteriori e specifiche allegazioni, non è tenuta a compiere "ex officio" attività di integrazione istruttoria supplementare, posto che questa avrebbe natura meramente esplorativa.

Riferimenti normativi: Legge 22/06/2005 num. 69 art. 16, Legge 22/06/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)