diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3035 del 15/02/2005 (Rv. 579011 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Opposizione avverso cartella esattoriale - Motivo - Mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento - Rito - Artt. 615, 617 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Artt. 22, 23 legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Conseguenze - Immediata lettura del dispositivo in udienza - Omissione - Nullità della sentenza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579011-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE

In tema di opposizione alla cartella esattoriale fondata sulla mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, il rito da seguire non è quello previsto dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. per l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ma, in quanto l'opposizione è volta a recuperare, a livello di cartella esattoriale, il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, il procedimento deve svolgersi nelle forme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede, tra l'altro, la lettura del dispositivo in udienza, a pena di nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)