Sez. 1, Sentenza n. 8695 del 07/05/2004 (Rv. 572699 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Opposizione avverso cartella esattoriale - Motivo - Mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento - Rito - Artt. 615, 617 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Artt. 22, 23 l. 689/1981 - Applicabilità - Conseguenze - Immediata lettura del dispositivo in udienza - Omissione - Nullità - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
In tema di opposizione alla cartella esattoriale fondata sulla mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento, il rito da seguire non è quello previsto dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. per l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ma, in quanto l'opposizione è volta a recuperare, a livello di cartella esattoriale, il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, il procedimento deve svolgersi nelle forme previste dalla legge n. 689/1981 che prevede, tra l'altro, la lettura del dispositivo in udienza, a pena di nullità della sentenza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)