Sez. 2, Sentenza n. 19667 del 10/10/2005 (Rv. 584387 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Opposizione avverso la cartella esattoriale - Legittimità - Condizioni - Mancanza del provvedimento sanzionatorio o vizi della notifica di esso o del verbale di accertamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
L'opposizione nelle forme previste dalla legge n. 689 del 1981 avverso la cartella esattoriale, emessa per la riscossione di sanzioni amministrative è consentita solo se l'emissione della cartella non sia stata preceduta dall'emissione del provvedimento sanzionatorio (ordinanza-ingiunzione) o in caso di vizi della notificazione di esso o del verbale di accertamento della violazione (nel caso di violazioni del codice della strada, in cui può mancare l'emissione dell'ordinanza ingiunzione) , al fine di recuperare il momento di garanzia del quale l'interessato non potuto fruire in precedenza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)