Sez. 3, Sentenza n. 3277 del 16/04/1997 (Rv. 503722 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE | Provvedimenti interinali di reintegra nel possesso - Esecuzione - Rispetto delle forme del processo esecutivo - Esclusione - Sentenza conclusiva del procedimento possessorio - Esecuzione - Soggezione al procedimento di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE
Nella disciplina anteriore alla novella del codice di procedura civile del 1990 l'attuazione dei provvedimenti interinali di reintegrazione del possesso è improntata ad una estrema semplicità e speditezza e non è soggetta alle forme del processo di esecuzione, ma questa regola non si applica alla sentenza conclusiva del procedimento possessorio, che deve essere eseguita con il procedimento di esecuzione degli obblighi di fare (anche se con essa, in conseguenza del rigetto della pretesa, sia stata disposta la restituzione in pristino della situazione di fatto preesistente modificata con il provvedimento interinale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)