Sez. 2, Sentenza n. 9276 del 30/08/1991 (Rv. 473704 - 01)
Possesso - Azioni a difesa del possesso - Azioni possessive - Procedimento possessorio - Fasi del giudizio - Provvedimenti immediati - In genere | Esecuzione coattiva - Soggezione alle forme di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare - Esclusione - Determinazione delle modalità di esecuzione da parte del giudice che li ha emessi.
Possesso - Azioni a difesa del possesso - Azioni possessive - Procedimento possessorio - Fasi del giudizio - Provvedimenti immediati - In genere
L'esecuzione dei provvedimenti interinali in tema di reintegrazione e manutenzione del possesso si colloca al di fuori del processo di esecuzione previsto e regolato dal libro terzo del cod. proc. civ., stante la natura e funzione propria degli anzidetti provvedimenti diretti a soddisfare in via temporanea ed urgente l'esigenza di tutelare il possessore da attentati che il suo potere di fatto sulla cosa abbia subito o stia subendo e perciò revocabili e modificabili dallo stesso giudice che li ha emessi. Ne consegue che l'esecuzione coattiva dei provvedimenti anzidetti non si realizza nelle forme della esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare ex art. 612 cod. proc. civ., ma si svolge senza essere vincolata a quelle forme e a quelle competenze sotto il controllo e la determinazione delle relative modalità da parte dello stesso giudice che li ha emessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704, Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)