Sez. 1, Sentenza n. 13666 del 17/09/2003 (Rv. 566911 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - IN GENERE | Esecuzione coattiva - Soggezione alle forme di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare - Esclusione - Determinazione delle modalità di esecuzione da parte del giudice emittente i provvedimenti stessi - Configurabilità.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - IN GENERE
L'esecuzione dei provvedimenti interinali in tema di reintegrazione e manutenzione del possesso si colloca al di fuori del processo di esecuzione previsto e regolato dal libro terzo del codice di procedura civile, stante la natura e funzione propria degli anzidetti provvedimenti, diretti a soddisfare in via temporanea ed urgente l'esigenza di tutelare il possessore da attentati che il suo potere di fatto sulla cosa abbia subito o stia subendo e perciò revocabili e modificabili dallo stesso giudice che li ha emessi. Ne consegue che l'esecuzione coattiva dei provvedimenti anzidetti non si realizza nelle forme dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare ex art. 612 cod. proc. civ., ma si svolge senza essere vincolata a quelle forme o a quelle competenze sotto il controllo e la determinazione delle modalità dello stesso giudice che li ha emessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)