Sez. 5, Sentenza n. 8345 del 10/04/2006 (Rv. 588622 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - DENARO, GIOIELLI, MOBILIA | Presunzione di esistenza - Art. 9, secondo comma, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Fondamento - Prova contraria - Inventario redatto da notaio o cancelliere - Insufficienza - Apposizione di sigilli - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - DENARO, GIOIELLI, MOBILIA
In tema d'imposta di successione, la presunzione di cui all'art. 9, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, trovando fondamento nella facile occultabilità di denaro contante, gioielli e mobilia, normalmente presenti nel patrimonio di ogni individuo, in tanto può essere superata dall'inventario redatto ai sensi degli artt. 769 e ss. cod. proc. civ., in quanto quest'ultimo rappresenti, per quanto possibile, la situazione reale esistente al momento dell'apertura della successione, e quindi costituisca il momento conclusivo di un procedimento volto a garantire innanzitutto che la consistenza del patrimonio del "de cuius" non subisca alterazioni; a tal fine, non è pertanto sufficiente che l'inventario sia stato redatto da un notaio o da un cancelliere, cioè da un pubblico ufficiale abilitato ad attribuire certezza in ordine ai beni rinvenuti ed attendibilità alla loro valutazione, ma occorre anche l'osservanza del procedimento descritto negli artt. 752 - 777 cod. proc. civ., il quale garantisce, attraverso l'apposizione dei sigilli, che i beni inventariati esauriscano quelli posseduti dal "de cuius".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 752 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 769
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)