diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 8078 del 24/05/1979 Ud. (dep. 06/10/1979) Rv. 143002 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - GIUDIZIO PRETORILE - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE AVVERSO LA SENTENZA PRETORILE - OBBLIGO DI NOTIFICA AL PM - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143002-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - GIUDIZIO PRETORILE - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE AVVERSO LA SENTENZA PRETORILE - OBBLIGO DI NOTIFICA AL PM - INSUSSISTENZA.*

L'impugnazione della parte civile avverso la sentenza del pretore non deve essere notificata al PM in quanto presso la pretura non ne e costituito l'ufficio; ne deve essere notificata al procuratore della Repubblica perche questi, pur avendo facolta di impugnare la sentenza pretorile, non acquista la qualita di parte nel giudizio di pretura.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)