Sez. 4, Sentenza n. 8078 del 24/05/1979 Ud. (dep. 06/10/1979) Rv. 143002 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - GIUDIZIO PRETORILE - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE AVVERSO LA SENTENZA PRETORILE - OBBLIGO DI NOTIFICA AL PM - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - GIUDIZIO PRETORILE - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE AVVERSO LA SENTENZA PRETORILE - OBBLIGO DI NOTIFICA AL PM - INSUSSISTENZA.*
L'impugnazione della parte civile avverso la sentenza del pretore non deve essere notificata al PM in quanto presso la pretura non ne e costituito l'ufficio; ne deve essere notificata al procuratore della Repubblica perche questi, pur avendo facolta di impugnare la sentenza pretorile, non acquista la qualita di parte nel giudizio di pretura.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)