Sez. U, Sentenza n. 782 del 06/02/1979 (Rv. 396967 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO E DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO E DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt 29 n 1 del RD 26 giugno 1924 n 1054 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, le controversie concernenti il rapporto di lavoro degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, ivi comprese quelle riguardanti pretese patrimoniali che traggano titolo dal rapporto stesso (quali l'assegno perequativo concesso dalla legge 15 novembre 1973 n 734 e le percentuali sugli introiti dell'erario previste dal DPR 15 dicembre 1959 n 1229), atteso che le prestazioni rese dai predetti soggetti, in quanto stabilmente inserite nell'ambito della organizzazione pubblicistica dell'amministrazione della giustizia, integrano, ai fini della giurisdizione, un rapporto di pubblico impiego. (V 3780/75, mass n 377984; (V 3311/75, mass nn 377440 e 377443).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 com. 1 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 2, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 122, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 162, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 15/11/1973 num. 734 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)