Sez. U, Sentenza n. 3311 del 14/10/1975 (Rv. 377440 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE - UFFICIALI GIUDIZIARI - INCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE - UFFICIALI GIUDIZIARI - INCLUSIONE.*
Lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n 3, riunisce le norme costituenti, per cosi dire, il diritto comune dei dipendenti dello stato, ma non esclude che ad altri soggetti possa spettare la qualifica di impiegati dello stato, sia pure intesa in senso ampio. Pertanto, gli artt 2 e 162 del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con DPR 15 dicembre 1959, n 1229, nel disporre una parziale equiparazione del personale agli impiegati civili dello stato, esclude che gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari possano considerarsi 'impiegati civili dello statò nel senso ristretto di cui al relativo statuto, ma non esclude che essi possano essere qualificati impiegati civili dello stato in un senso piu ampio e, in ispecie, agli effetti di cui al n 1 dell'art 29 del RD n 1054 del 1924 e all'art 7 della legge n 1033 del 1971 per quanto concerne il contenzioso sul rapporto di impiego.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 com. 1 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 2, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 162, Legge 03/12/1971 num. 1033 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)