Sez. 1, Sentenza n. 18114 del 27/11/2003 (Rv. 568495 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Accertamento della violazione - Intervento dell'autore della violazione - Necessità - Esclusione - Facoltà della p.a. di avvalersi dell'ausilio di privati - Sussistenza - Lesione del diritto di difesa dell'interessato - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO
In materia di sanzioni amministrative, l'art. 13, legge n. 689 del 1981 non richiede che l'attività di accertamento dell'illecito sia svolta con la partecipazione dell'interessato - prevista soltanto nel caso della revisione di analisi su campione (arte. 15, legge cit.)- e, qualora essa consista in atti che richiedano conoscenze tecniche, la p.a. può avvalersi dell'ausilio di soggetti privati dotati di particolari competenze; questa disciplina non vulnera il diritto di difesa dell'interessato, garantito sia dalla contestazione dell'illecito mediante la notificazione - imposta dall'impossibilità della contestazione immediata, per la necessità di verifiche tecniche - sia dalla facoltà di controdedurre, in sede amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione, e di impugnare davanti al giudice ordinario il provvedimento che irroga la sanzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)