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Sez. 1, Sentenza n. 9116 del 30/08/1999 (Rv. 529524 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Organi avvalentisi di tecnici privati - Legittimità - Termini per la contestazione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1999-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529524-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO

Allorquando gli organi titolari del potere di accertamento delle violazioni amministrative sanzionate si avvalgono, nel corso dell'attività d'accertamento, per il compimento di atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche (art. 13, primo comma, della legge n. 689 del 1981), di soggetti privati idonei allo scopo, la titolarità del potere e, quindi, l'imputazione dei menzionati atti ed operazioni restano pur sempre attribuite ai predetti organi. Ne consegue che spetta a questi ultimi la valutazione circa la sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'illecito amministrativo e, quindi, la decisione se l'illecito stesso può ritenersi "accertato". Consegue, altresì, che solo da tale momento decorrono i termini per la contestazione della violazione, ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 14 della legge stessa.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)