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Sez. 2, Sentenza n. 12403 del 28/05/2007 (Rv. 597069 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Giudicato penale di assoluzione del trasgressore - Opponibilità alla P.A. nel giudizio di opposizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597069-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione a ordinanza sanzionatoria di illecito amministrativo (nella specie, ordinanza della ASL irrogata per importazione di cani destinati alla commercializzazione sottraendoli al controllo veterinario) non può essere opposto dal trasgressore il giudicato penale di assoluzione, atteso che, ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., il giudicato penale (di condanna o di assoluzione) non è opponibile, nei giudizi civili o amministrativi non di danno (qual' è quello di opposizione in oggetto), nei confronti dei soggetti non intervenuti nel giudizio penale, e la P.A. può far valere solo autonomamente la sua pretesa sanzionatoria.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)