Sez. 2, Sentenza n. 17907 del 30/06/2008 (Rv. 604077 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione della sanzione amministrativa per indebita percezione di aiuti comunitari (articolo 3 legge 23 dicembre 1986 n.898) - Opposizione - Giudicato penale di assoluzione - Estensione nei confronti della P.A. adottante il provvedimento sanzionatorio che non abbia partecipato al giudizio penale - Esclusione - Fondamento.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione della sanzione amministrativa per indebita percezione di aiuti comunitari (articolo 3 legge 23 dicembre 1986 n. 898), l'efficacia del giudicato penale di assoluzione del presunto trasgressore - nella specie per il reato di truffa aggravata - non può essere estesa, a norma dell'articolo 654 cod. proc. pen., nei confronti della P.A. adottante il provvedimento sanzionatorio la quale, non essendosi costituita nel giudizio penale, a questo non aveva partecipato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)