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Sez. 1, Sentenza n. 5725 del 16/03/2005 (Rv. 582179 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Giudicato penale di assoluzione del trasgressore - Opponibilità alla P.A. nel giudizio di opposizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582179-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione a ordinanza sanzionatoria di illecito amministrativo (nella specie ordinanza prefettizia di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza) non può essere opposto dal trasgressore il giudicato penale di assoluzione, atteso che, ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., il giudicato penale (di condanna o di assoluzione) non è opponibile, nei giudizi civili o amministrativi non di danno (qual è quello di opposizione in oggetto), nei confronti dei soggetti non intervenuti nel giudizio penale, e la P.A. può far valere solo autonomamente la sua pretesa sanzionatoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)