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Sez. 5, Sentenza n. 22436 del 04/11/2016 (Rv. 641648 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 15 della l. n. 289 del 2002 - Effetti - Disconoscimento del credito d'imposta esposto in dichiarazione - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641648-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, non è inibito all'Erario l'accertamento fondato sulla negazione di un credito d'imposta esposto in dichiarazione (nella specie, credito IVA per operazioni non fatturate o fatturate erroneamente), atteso che il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti - sia nell'ipotesi di cui all'art. 9, che in quella minore di cui all'art. 15 della legge n. 289 del 2002, in cui l'oggetto di definizione non è il tributo, ma la lite potenziale - all'eventuale contestazione da parte dell'ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 10 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)