Sez. 5, Sentenza n. 16157 del 03/08/2016 (Rv. 640769 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Accertamento - Agevolazioni fiscali - Incentivi agli investimenti in aree svantaggiate ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Condono - Art. 9, comma 9, della l. n. 289 del 2002 - Recupero di credito di imposta non dovuto - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
Il condono ex art. 9 della l. n. 289 del 2002 elide in tutto o in parte i debiti del contribuente verso l'erario, ma non opera sui suoi crediti, i quali restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett. a), della l. n. 289 del 2002, dovendosi interpretare la previsione del comma 9 della norma citata - secondo cui "la definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate" - nel senso che tale definizione non sottrae all'Amministrazione il potere di contestare il credito esposto dal contribuente e, quindi, di emettere avvisi di recupero delle agevolazioni da esso indicate (nella specie, credito d'imposta per aree svantaggiate).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 10 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)