Sez. 1, Sentenza n. 6993 del 13/04/2004 (Rv. 572016 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE | T.U. immigrazione - Legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (artt. 1 e 2 del D.L. n. 195 del 2002, conv. in legge n. 222 del 2002) - Domanda di sanatoria - Effetti sul procedimento di espulsione - Potere - dovere del giudice - Ambito.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE
In tema di immigrazione, a fronte della prospettazione, da parte dell'espulso ricorrente avverso il decreto del prefetto, della pendenza della procedura di emersione e di legalizzazione del lavoro irregolare, di cui agli artt. 1 e 2 del decreto - legge 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222), spetta al giudice solo accertare la data e l'avvenuto inoltre della dichiarazione prevista dall'art. 1 del citato decreto - legge, ma non anche effettuare una prognosi sull'esito della domanda di emersione (ovvero uno "scrutinio di sanabilità"). Ne consegue che, ove la domanda di sanatoria abbia preceduto il decreto di espulsione, questo è da ritenersi illegittimo a norma dell'art. 2, comma primo, dello stesso decreto - legge, per il quale fino alla conclusione della procedura non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di lavoratori "in emersione", salvo che essi risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato; ove, invece, la predetta domanda sia posteriore, nessun impedimento si frappone all'esercizio del potere espulsivo, il cui decreto è tuttavia da ritenersi revocato "ex tunc" in caso di accoglimento della domanda medesima (art. 2, comma secondo, decreto - legge citato).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)