Sez. 1, Sentenza n. 16569 del 23/08/2004 (Rv. 576077 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE | T.U. immigrazione - Legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari - Domanda di sanatoria - Effetti sul procedimento di espulsione - Ambito - Effetti sulla mera esecuzione di misura già adottata - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE
In tema di immigrazione, la norma di cui all'art. 2 del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, che vieta l'esercizio della potestà espulsiva fino alla data di conclusione della procedura di cui al precedente art. 1 per la legalizzazione del lavoro irregolare, espressamente statuendo che in pendenza di detta procedura "non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale", salvo che l'espellendo risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, inibisce la adozione del provvedimento di espulsione e non la mera esecuzione di misura espulsiva già adottata e non revocata.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/08/2002 num. 189 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)