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Sez. 3, Sentenza n. 22000 del 19/10/2007 (Rv. 599940 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Diritto del mediatore - Condizioni - Conclusione dell'affare - Nozione - Contratto preliminare di vendita di bene immobile - Stipulazione in forma scritta - Necessità.
Stato
decisa il 2007-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599940-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Per "conclusione dell'affare", dalla quale a norma dell'art. 1755 cod. civ. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; sicché, anche la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta "ad substantiam" (artt. 1350 e 1351 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)