Sez. 3, Sentenza n. 12022 del 08/08/2002 (Rv. 556842 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Diritto del mediatore - Sussistenza - Condizioni - Contratto preliminare - Stipulazione - Sufficienza - Mancata stipula del contratto definitivo - Irrilevanza.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
In tema di mediazione, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui, tra le parti avvalsesi della sua opera, si sia validamente costituito un vincolo giuridico che consenta a ciascuna di esse di agire per l'esecuzione del contratto, con la conseguenza che anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi "atto conclusivo dell'affare", idoneo, per l'effetto, a far sorgere in capo al mediatore il diritto alla provvigione, senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)