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Sez. 2 - , Sentenza n. 11776 del 06/05/2019 (Rv. 653807 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Diritto alla provvigione - Insorgenza - Requisiti - Conoscenza dell'attività di intermediazione - Necessità - Conseguenze in tema di onere della prova.
Stato
decisa il 2019-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653807-01

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel rapporto di mediazione, il diritto alla provvigione insorge soltanto quando le parti siano state messe in grado di conoscere l'opera di intermediazione svolta dal mediatore, grazie alla cui attività hanno concluso l'affare, nonché di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione, soggiacendo ai conseguenti oneri; ne consegue che la prova di tale conoscenza incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul mediatore che voglia far valere in giudizio il diritto alla provvigione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)