Sez. 5, Sentenza n. 11663 del 17/09/2001 (Rv. 549271 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Decreti ingiuntivi esecutivi - Sottoposizione ad imposta proporzionale - Rapporto sottostante - Rilevanza - Esclusione - Mancata apposizione della formula esecutiva - Rilevanza - Esclusione - Revoca da parte della p.a. dell'atto presupposto del decreto - rilevanza - esclusione - Dubbio di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 53 Cost. - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37 del t.u. n. 131 del 1986, i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposta proporzionale, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato, indipendentemente dal rapporto sottostante, come dalla circostanza della mancata apposizione della formula esecutiva. Nè acquista rilievo la eventuale revoca, da parte della p.a., degli atti che hanno dato luogo alla emissione del decreto (nella specie, delibere inerenti all'acquisizione, da parte del Comune, a seguito di cessione volontaria da parte del privato proprietario, di un castello assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità), poiché solo una rinuncia accettata dalla controparte potrebbe porre nel nulla la imposizione tributaria, senza che tale interpretazione si ponga in contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto l'imposta di registro colpisce una dichiarazione di credito, azionata esecutivamente, per un determinato importo, ciò che implica una manifestazione di capacità contributiva.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)