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Sez. 5, Sentenza n. 13315 del 07/06/2006 (Rv. 590728 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Decreto ingiuntivo - Pagamento somma di denaro - Prova scritta - Contratto recante la clausola risolutiva espressa - Imposta proporzionale di registro - Applicabilità - Pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto, ancorché portante la condanna alla restituzione di denaro - Diversità di regime - Imposta in misura fissa - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590728-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, dall'assetto normativo espresso dagli artt. 20, 28 e 37 del testo unico approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si evince che il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di somma di denaro, emesso sulla base della prova scritta costituita dal contratto recante la clausola risolutiva espressa, ha natura di sentenza di condanna, e, se esecutivo, deve essere assoggettato all'imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'art. 8 lettera b) della tariffa, parte prima, allegato A), del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986; mentre, se l'effetto restitutorio consegue alla pronuncia giudiziale di risoluzione del medesimo contratto (art. 1458 cod. civ.), all'atto dell'autorità giudiziaria deve applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8 lettera e) della medesima tariffa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1458, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 28, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 com. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)