Sez. 3, Sentenza n. 10897 del 06/12/1996 (Rv. 501090 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Obbligo di consegnare la cosa locata al conduttore - Leasing - Accordo di consegna diretta dal fornitore all'utilizzatore - Rischio a suo carico per la mancata consegna - Verbale di consegna sottoscritto a scopo di garanzia del concedente - Trasferimento a questo del rischio - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
L'art. 1575 n. 1 cod. civ., a norma del quale il locatore è obbligato a consegnare al conduttore la cosa locata, non si applica se le parti di un contratto di leasing stabiliscono invece che il fornitore, scelto dall'utilizzatore, deve consegnargli il bene che il concedente ha comprato per suo conto; né il rischio della mancata consegna di esso si trasferisce a quest'ultimo nel caso abbia ottenuto, a scopo di garanzia, dalle altre predette parti la sottoscrizione di un verbale di consegna indipendentemente da essa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)