Sez. 3, Sentenza n. 10926 del 02/11/1998 (Rv. 520272 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Leasing finanziario - Legittimazione da parte dell'utilizzatore di esercitare in proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura -. Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
L'operazione di leasing finanziario realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura. Il collegamento tra i due contratti e la relazione in cui quello di fornitura è rispetto a quello di leasing, in quanto concluso dalla società di leasing allo scopo, noto al fornitore, di soddisfare l'interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, costituiscono un sufficiente presupposto per legittimare in linea di principio l'utilizzatore ad esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura. Dall'art. 1705, comma secondo cod. civ. può poi trarsi il fondamento per riconoscere all'utilizzatore la legittimazione a far valere le azioni intese all'adempimento del contratto di fornitura ed al risarcimento dei danni da inesatto adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)