Sez. 3, Sentenza n. 5571 del 17/05/1991 (Rv. 472225 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - In genere | Leasing - Disciplina.
Vendita - Obbligazioni del venditore - In genere
Poiché la operazione economica di locazione finanziaria (cosiddetta leasing) si svolge come un rapporto trilaterale in cui l'acquisto ad opera del concedente è effettuato per conto dell'utilizzatore con la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, ne consegue che questi non assume direttamente l'obbligo di consegna, non garantisce che il bene sia immune da vizi e presenti le qualità promesse, né rimane tenuto alla garanzia per evizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1487
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)