Sez. 1, Sentenza n. 8717 del 13/04/2006 (Rv. 590552 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Termine di durata ragionevole - Processo articolatosi per gradi e fasi - Criteri di computo - Valutazione del processo nel suo insieme - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo. (Nella specie è stata confermata la decisione della Corte di appello che aveva ritenuto ragionevole la durata complessiva del processo di quattro anni e sei mesi anche se il giudizio di secondo grado davanti al Consiglio di Stato si era protratto per oltre quattro anni, in quanto, pur superando la durata del giudizio di secondo grado il parametro - due anni - fissato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo per la durata massima di tale fase del processo, nel complesso, la durata dell'intero giudizio era risultata inferiore al parametro complessivo - cinque anni - fissato dalla stessa Corte europea).
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)