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Sez. 1, Sentenza n. 6856 del 07/04/2004 (Rv. 571930 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Accertamento del giudice di merito - Criteri - Valutazione della durata delle singole fasi del processo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571930-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento della violazione o meno del principio della ragionevole durata del processo, il giudice del merito può condurre la propria indagine con riferimento alle singole fasi processuali, individuando per ciascuna di esse quanto del tempo occorso per la definizione sia riferibile al comportamento delle parti, a quello del giudice o all'organizzazione giudiziaria, ferma restando la necessità che il giudice pervenga ad una valutazione della durata complessiva del processo, desumibile anche dalla addizione dei tempi occorsi per la definizione delle singole fasi dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)