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Sez. L, Sentenza n. 196 del 12/01/1998 (Rv. 511459 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Mancato esaurimento della prova testimoniale in primo grado per rinunzia della parte istante - Richiesta di integrazione in appello - Inammissibilità - Impugnazione concernente l'incompletezza della prova - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511459-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, qualora il mancato esaurimento in primo grado della prova testimoniale con l'escussione di tutti i testi ammessi sia ascrivibile a inerzia della parte istante, deve escludersi che detta parte possa successivamente dolersi dell'incompletezza della prova, ovvero chiedere in secondo grado la sua integrazione, tenuto conto, oltre che dei principi generali in materia di rinunciabilità, anche implicita, delle richieste istruttorie e di infrazionabilità della prova testimoniale, anche delle peculiarità del rito, nel quale è onere dell'interessato citare i testimoni da escutere sui capitoli ammessi indipendentemente dalla fissazione di apposita udienza (salvi restando i poteri del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione delle prove che ritenga indispensabili).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)