Sez. L, Sentenza n. 1121 del 15/02/1990 (Rv. 465360 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - MANCATO ESAURIMENTO DELLA PROVA TESTIMONIALE IN PRIMO GRADO, QUANTO AI TESTI INDICATI OD AI CAPITOLI ARTICOLATI, PER INERZIA DELLA PARTE ISTANTE - IMPUGNAZIONE CONCERNENTE L'INCOMPLETEZZA DELLA PROVA - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - MANCATO ESAURIMENTO DELLA PROVA TESTIMONIALE IN PRIMO GRADO, QUANTO AI TESTI INDICATI OD AI CAPITOLI ARTICOLATI, PER INERZIA DELLA PARTE ISTANTE - IMPUGNAZIONE CONCERNENTE L'INCOMPLETEZZA DELLA PROVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il principio secondo cui - qualora il mancato esaurimento in primo grado della prova testimoniale, con escussione di tutti i testi ammessi, sia ascrivibile ad inerzia della parte istante - deve escludersi che la parte medesima possa successivamente dolersi dell'incompletezza di detta prova ovvero chiedere in secondo grado la sua integrazione, trova applicazione anche nel caso in cui i testimoni non siano stati interrogati su tutti i capitoli ammessi, senza che tale incompletezza possa essere addebitata al giudice che non abbia posto al teste tutte le domande capitolate, sia perché anche nel rito del lavoro sussiste il potere dispositivo delle parti, sia perché spetta alle parti anche sollecitare i poteri del giudice, onde il mancato Esercizio di questi è sempre ad esse addebitabile. (V 3/88, mass n 456668; (V 1583/85, mass n 439572).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)