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Sez. 1, Sentenza n. 5374 del 04/12/1989 Ud. (dep. 12/04/1990) Rv. 184020 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO IN TEMA DI ARMI - ATIPICITÀ - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'IMPUTATO AL DIBATTIMENTO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184020-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO IN TEMA DI ARMI - ATIPICITÀ - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'IMPUTATO AL DIBATTIMENTO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*

La procedura direttissima atipica prevista dall'art. 2 della legge n. 497 del 1974 nei confronti di un imputato detenuto per reati in materia di armi è svincolata dai presupposti e dalle condizioni che legittimano la procedura direttissima tipica. Ne consegue che in tale giudizio non è operante il termine massimo di dieci giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 502 cod. proc. pen., l'imputato deve essere presentato al dibattimento, ma quello di quaranta giorni stabilito dall'art. 272 comma secondo stesso codice, a nulla rilevando che il dibattimento sia stato celebrato successivamente al termine anzidetto. (Conf mass n 173416; (Conf mass n 152852; (Conf mass n 14999).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)