diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7647 del 14/03/1986 Ud. (dep. 25/07/1986) Rv. 173416 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO PER REATI IN MATERIA DI ARMI - PRESENTAZIONE AL DIBATTIMENTO NEL TERMINE DI GIORNI QUARANTA E CELEBRAZIONE DOPO TALE TERMINE - LEGITTIMITÀ DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1986-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173416-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO PER REATI IN MATERIA DI ARMI - PRESENTAZIONE AL DIBATTIMENTO NEL TERMINE DI GIORNI QUARANTA E CELEBRAZIONE DOPO TALE TERMINE - LEGITTIMITÀ DEL GIUDIZIO.*

La procedura direttissima atipica, prevista dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 nei confronti di un imputato detenuto per reati in materia di armi, è svincolata dai presupposti e dalle condizioni che legittimano la procedura direttissima tipica. Ne consegue, pertanto, che in tale giudizio non è operante il termine massimo di 10 giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 502 cod. proc. pen., l'imputato deve essere presentato al dibattimento, ma quello di 40 giorni stabilito dall'art. 272 comma secondo cod. proc. pen., a nulla poi rilevando il fatto che il dibattimento sia stato celebrato successivamente al termine anzidetto. (Conf mass n 149999; (Conf mass n 152852).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)