Sez. 5, Sentenza n. 1780 del 06/02/2003 (Rv. 560288 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - IN GENERE | Liquidazione dell'imposta principale - Sulla base degli elementi esposti dal contribuente - Rettifica dei dati in sede di liquidazione - Preclusione - Accertamento di un valore maggiore rispetto a quanto dichiarato - Applicazione dell'imposta complementare - Separato avviso di accertamento - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - IN GENERE
In sede di liquidazione principale dell'INVIM, ai sensi degli artt. 19 e 20 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, l'Ufficio deve limitarsi a determinare l'incremento di valore dell'immobile (costituito dalla differenza tra i suoi valori finale ed iniziale maggiorato delle spese computabili) sulla base dei soli elementi di fatto esposti dal contribuente nella dichiarazione, applicando ad esso incremento le aliquote di cui all'art. 15 dello stesso d.P.R., essendogli preclusa ogni possibilità di rettifica dei dati dichiarati, salvo la correzione di eventuali errori materiali. Pertanto, quand'anche ritenga di non poter accettare quanto dichiarato dal contribuente anche per la inammissibilità delle spese esposte ai fini della maggiorazione del valore iniziale, deve pur sempre procedere alla liquidazione principale sulla base degli elementi risultanti dalla dichiarazione, ed introdurre, separatamente, la procedura diretta all'applicazione dell'imposta complementare attraverso la notifica di un avviso di accertamento che espliciti, con adeguata motivazione, gli elementi valutativi e l'iter logico in base ai quali ritenga di non accettare i valori dichiarati dal contribuente, in modo da consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)