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Sez. 4, Sentenza n. 38179 del 03/04/2009 Cc. (dep. 29/09/2009) Rv. 245307 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Confisca - Successione di leggi nel tempo - Principio di irretroattività - Operatività - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245307-01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE

In tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a g. 1, 5 per litro, trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 della L. n. 125 del 2008, che l'ha introdotta. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)