Sez. 1, Sentenza n. 7116 del 08/11/2007 Cc. (dep. 14/02/2008) Rv. 239302 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Confisca - Applicazione - Principio di irretroattività - Operatività - Esclusione - Fattispecie in tema di patteggiamento.
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
Il principio di irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 2 cod. pen. e 25, comma secondo, Cost., è operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata. (Fattispecie in tema di confisca facoltativa di beni costituenti il profitto di reati - per i quali era intervenuta sentenza di applicazione della pena - commessi anteriormente alla modifica dell'art. 445 cod. proc. pen. ex L. n. 134 del 2003).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 12/06/2003 num. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)