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Sez. 3, Sentenza n. 14598 del 20/02/2018 Ud. (dep. 30/03/2018) Rv. 273162 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Art. 609-nonies, comma terzo, cod. pen. - Principio di irretroattività della legge penale - Operatività - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273162-01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE

In tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché le prescrizioni di cui all'art. 609-nonies, comma terzo, cod. pen., introdotte dall'art. 4 della legge 1 ottobre 2012, n. 172, trovano applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta legge. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che la natura di misure di sicurezza delle predette prescrizioni si ricava sia dalla "littera legis" sia dal fatto che la loro applicazione dopo l'esecuzione della pena ne esclude la natura afflittiva, tipica di quest'ultima, evidenziandone la funzione tipicamente cautelare ricollegata alla condizione di pericolosità del condannato per uno dei reati indicati dalla medesima norma).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 novies com. 3, Costituzione art. 25, Legge 01/10/2012 num. 172 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)