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Sez. 1, Sentenza n. 10195 del 18/04/2008 (Rv. 603462 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE | Risoluzione del concordato preventivo - Terzo garante - Litis consorte necessario - Esclusione - Terzo che ha offerto i beni di sua proprietà per la soddisfazione dei creditori concordatari - Litis consorte necessario - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603462-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE

Nel procedimento volto alla dichiarazione di fallimento a seguito della pronuncia di risoluzione del concordato preventivo, il terzo garante del concordato, pur avendo diritto di opporsi alla pronuncia di risoluzione, quale interessato ai sensi degli artt.18 e 186 legge fall., e di essere perciò previamente sentito a norma dell'art. 137 della medesima legge, non è parte in senso formale, e tanto meno, quindi, può essere considerato un litisconsorte necessario; ne consegue che, ove pure si volesse assimilare la posizione del terzo che ha offerto beni di sua proprietà per la soddisfazione dei creditori concordatari a quella di un garante, non per questo se ne ricaverebbe che il terzo è un litis consorte necessario nel giudizio di risoluzione del concordato, tale non essendo neppure lo stesso garante.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)