Sez. 1, Sentenza n. 9605 del 09/07/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166516 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - IMPUTATO O INDIZIATO DI REITÀ - DICHIARAZIONI RESE ALLA P.G. - LEGITTIMITÀ - OBBLIGO DELLA P.G. DI RIFERIRE - EQUIPARAZIONE ALL'INTERROGATORIO - ESCLUSIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - IMPUTATO O INDIZIATO DI REITÀ - DICHIARAZIONI RESE ALLA P.G. - LEGITTIMITÀ - OBBLIGO DELLA P.G. DI RIFERIRE - EQUIPARAZIONE ALL'INTERROGATORIO - ESCLUSIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ.*
L'imputato o l'indiziato di reato può, in ogni tempo, fare spontaneamente dichiarazioni alla polizia giudiziaria, che ha l'Obbligo di documentare tale fatto storico, che costituisce espressione di una facoltà dell'indiziato il cui Esercizio non può essere impedito o vietato. Tali spontanee dichiarazioni non equiparabili all'interrogatorio e per le quali, quindi, non è applicabile il regime garantistico per esso previsto, anche se poi ritrattate, costituiscono elemento per la formazione del libero convincimento del giudice di merito. (V mass n 158623).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)