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Sez. 2, Sentenza n. 268 del 11/10/1985 Ud. (dep. 14/01/1986) Rv. 171564 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INDIZIATO DI REATO - DICHIARAZIONI SPONTANEE - DOCUMENTAZIONE - NECESSITÀ - RAGIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171564-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INDIZIATO DI REATO - DICHIARAZIONI SPONTANEE - DOCUMENTAZIONE - NECESSITÀ - RAGIONE - FATTISPECIE.*

Non si può comprimere la spontaneità di una dichiarazione di un indiziato e, soprattutto non si può prescindere da una sua documentazione, stante l'esigenza di libertà del cittadino di esprimersi al di fuori di qualsiasi meccanismo che impedisca o inquini la spontaneità dell'espressione e l'esigenza di giustizia della società, alla quale non può essere impedito di utilizzare tale espressione in ragione della sua spontaneità. (applicazione del principio in tema di denunciata nullità dei verbali, contenenti dichiarazioni di indiziati, per violazione dell'art. 225 bis cod. proc. pen.). (V mass n 166516).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)