Sez. 1, Sentenza n. 4786 del 12/02/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169234 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO - DICHIARAZIONI RESE ALLA P.G. - SPONTANEITÀ - NATURA - FATTO STORICO - CAUSA DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ - SUCCESSIVE RITRATTAZIONI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO - DICHIARAZIONI RESE ALLA P.G. - SPONTANEITÀ - NATURA - FATTO STORICO - CAUSA DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ - SUCCESSIVE RITRATTAZIONI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Il giudice può fondare il proprio convincimento, nella sua sovrana libertà di giudizio, anche sulla confessione stragiudiziale, resa dall'imputato agli organi di polizia giudiziaria nella Forma di spontanee dichiarazioni in Sede di perquisizione domiciliare, in Forma dettagliata, sulle modalità dell'Azione a lui attribuita, in quanto costituisce un fatto storico, acquisito al processo con il rapporto giudiziario degli organi di polizia. Ne consegue che la ritrattazione, fatta successivamente nel formale interrogatorio avanti al magistrato, può essere disattesa quando la confessione abbia caratteristiche di immediatezza e veridicità e appaia immune da suggestioni estranee e sia verificabile con riscontri obbiettivi, mentre la ritrattazione, del tutto ingiustificata, si appalesi fondata su contraddizioni ed incoerenze nella narrazione dei fatti. (V mass n 166516; (V mass n 166322).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)