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Sez. L, Sentenza n. 6165 del 07/12/1985 (Rv. 443296 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - PRECETTO - EFFETTI INTERRUTTIVI ISTANTANEI - CONFIGURABILITÀ - NOTIFICAZIONE FATTA ESEGUIRE DAL PROCURATORE CON MANDATO ALLE LITI - IMPUTABILITÀ AL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1985-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443296-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - PRECETTO - EFFETTI INTERRUTTIVI ISTANTANEI - CONFIGURABILITÀ - NOTIFICAZIONE FATTA ESEGUIRE DAL PROCURATORE CON MANDATO ALLE LITI - IMPUTABILITÀ AL CREDITORE.*

Il precetto, ancorché non costituisca atto iniziale del processo esecutivo e pertanto non sia idoneo a produrre gli effetti interruttivi permanenti della prescrizione, previsti (dall'art. 2945, secondo comma, cod. civ.) unicamente per gli Atti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 2943 cod. civ., produce però gli effetti interruttivi istantanei contemplati dal primo comma dell'art. 2945 cod. civ. per i meri Atti di Costituzione in mora di cui all'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ.; in tal caso gli effetti interruttivi conseguenti al precetto (la cui eventuale irregolare notifica è, a tal fine, irrilevante essendo sufficiente, a norma dell'art. 1335 cod. civ., che l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario con conseguente presunzione di conoscenza da parte di quest'ultimo, salva prova contraria) sono imputabili al creditore nel cui interesse l'atto sia stato compiuto dal procuratore munito di mandato alle liti. (V 3736/81, mass n 414372; (V 2234/75, mass n 376029).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)