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Sez. 5, Sentenza n. 8910 del 02/06/2000 Ud. (dep. 08/08/2000) Rv. 216716 - 01

SPORT | Lesioni - Comportamento agonistico - Causa di giustificazione non codificata - Individuazione - Criteri - Limiti.
Stato
decisa il 2000-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216716-01

SPORT

In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva deve ritenersi che, qualora i comportamenti violenti non oltrepassino la soglia del rischio consentito nella specifica attività ginnica, essi appartengono alla categoria degli illeciti sportivi penalmente non rilevanti, poiché sprovvisti di antigiuridicità per mancanza di danno sociale. Ne consegue che non è punibile lo sportivo il quale, nel rispetto delle regole del gioco, o violandole entro i limiti dell'illecito sportivo, cagioni un evento lesivo all'avversario: ciò in quanto la pratica sportiva, così come identificata, costituisce una causa di giustificazione non codificata. (Affermando principio, e con riferimento alla fattispecie, relativa a pugno sferrato, fuori dal gioco, all'avversario, ha precisato la Corte che, quando il fatto lesivo si verifichi perché il giocatore viola volontariamente le regole del gioco - al fine, per esempio, di intimorire l'avversario o di punirlo per un suo precedente comportamento - il fatto medesimo non potrà rientrare nella causa di giustificazione ma sarà penalmente perseguibile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)