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Sez. 5, Sentenza n. 33275 del 28/03/2017 Ud. (dep. 07/07/2017) Rv. 270498 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE | Lesioni personali cagionate durante una partita di calcio ma a gioco fermo - Applicabilità delle cause di giustificazione di cui agli artt. 50 e 51 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270498-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE

In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva, non sussistono i presupposti di applicabilità della causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto con riferimento al cosiddetto rischio consentito (art. 50 cod. pen.), né ricorrono quelli di una causa di giustificazione non codificata ma immanente nell'ordinamento, in considerazione dell'interesse primario che l'ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport, nell'ipotesi in cui, durante una partita di calcio ma a gioco fermo, un calciatore colpisca l'avversario. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che la condotta lesiva è esente da sanzione penale allorchè sia finalisticamente inserita nel contesto dell'attività sportiva, mentre ricorre l'ipotesi di lesioni volontarie punibili nel caso in cui la gara sia soltanto l'occasione dell'azione violenta mirata alla persona dell'antagonista).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)