Sez. L, Sentenza n. 3287 del 20/03/2000 (Rv. 534905 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Missione del prestatore - Configurabilità - Estremi - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI
La missione del prestatore d'opera è caratterizzata dal fatto che il suo spostamento dalla sede, alla quale è stato destinato, è, a differenza del trasferimento, di durata meramente temporanea, ancorché indeterminata, ma determinabile con l'esaurimento dello scopo per il quale tale spostamento viene disposto (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come trasferimento, illegittimo ex art. 2103 cod. civ., il "distacco temporaneo" ad altra sede disposto, nei confronti di un dipendente del Banco di Napoli, per un periodo di otto mesi e, fra l'altro, senza comunicazione dei compiti giustificativi della missione e della durata della medesima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)