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Sez. L, Sentenza n. 14470 del 19/11/2001 (Rv. 550346 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE | Trasferta - Presupposti - Persistente legame con l'originaria sede di lavoro - Necessità - Protrazione dello spostamento per lungo tempo e coincidenza del luogo di trasferta con quello di successivo trasferimento - Irrilevanza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550346-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE

Ai fini della configurazione della trasferta del lavoratore, da cui consegue il diritto di quest'ultimo a percepire la relativa indennità, occorre accertare la sussistenza del permanente legame del prestatore con l'originario luogo di lavoro, mentre restano irrilevanti, a tali fini, la protrazione dello spostamento per un lungo periodo di tempo e la coincidenza del luogo della trasferta con quello di un successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta medesima; l'accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva dedotto la trasferta da specifici elementi di fatto, quali la formale qualifica dell'atto iniziale e la finalità dello spostamento, inteso al perfezionamento professionale del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)