Sez. 1, Sentenza n. 2785 del 08/05/1995 Cc. (dep. 04/07/1995) Rv. 202097 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Applicazione in relazione a periodo di custodia cautelare - Reato commesso dopo la cessazione della custodia - Ostatività.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
In tema di liberazione anticipata, allorché il beneficio sia richiesto in relazione a periodi di custodia cautelare, costituisce condizione ostativa alla sua concessione il fatto che il richiedente, in epoca successiva alla cessazione della custodia, abbia commesso un nuovo reato, essendo ciò indice di mancata proficua partecipazione all'opera di rieducazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)