diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 18012 del 20/03/2004 Cc. (dep. 19/04/2004) Rv. 227977 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Commissione di gravi reati dopo la custodia cautelare - Valutabilità ai fini della concessione del beneficio - Sussistenza - Assenza di illeciti disciplinari durante la detenzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227977-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione della liberazione anticipata, quando, dopo la custodia cautelare, il soggetto in stato di libertà abbia continuato a delinquere, commettendo gravi reati, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente extramurario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto, a nulla rilevando l'assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto che, per godere della liberazione anticipata, il condannato deve dare prova di reale, e non meramente formale, partecipazione all'opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)