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Sez. 1, Sentenza n. 3342 del 30/04/1999 Cc. (dep. 07/07/1999) Rv. 213939 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Soggetto che abbia continuato a delinquere in stato di libertà dopo la custodia cautelare - Valutazione della condotta tenuta nello stato di libertà - Necessità - Assenza di rilievi per il periodo di detenzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213939-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione della liberazione anticipata, quando, dopo la custodia cautelare, il soggetto in stato di libertà abbia continuato a delinquere, commettendo gravi reati, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente extramurario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto, a nulla rilevando l'assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto che, per godere della liberazione anticipata, il condannato deve dare prova di reale, e non meramente formale, partecipazione all'opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)